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Aziende di produzione del latte
Le aziende di produzione del latte devono attenersi
a quanto previsto dai seguenti riferimenti legislativi:
Legislazione comunitaria
·Dir.64/432/CEE problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari d'animali della specie bovina e suina;
·Dir. 89/362/CEE condizioni igieniche generalesse
nelle aziende produttrici di latte;
·Dir. 89/397/CEE controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
·Dir. 91/68 /CEE condizioni di polizia sanitaria da applicare
agli scambi intracomunitari d'ovini e caprini;
·Dir 91/499/ CEE diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi
bovina enzootica;
·Dir. 92/46/CEE norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione
del latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base
di latte;
·Dir. 92/47/CEE norme sanitarie di produzione del latte in
azienda;
·Dir 92/63/CEE modifica degli allegati della Dir.74/63 relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderati nell'alimentazione degli
animali;
·Dir.92/117/CEE misure di protezione dalle zoonosi specifiche
e lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti
d'origine animale allo scopo di evitare focolai d'infezioni e intossicazioni
alimentari;
·Dir.92/119/CEE misure generali di lotta contro alcune malattie
degli animali;
Legislazione nazionale
§ D.M. n. 184/91 condizioni di produzione
zootecnica e requisiti di composizione ed igienico - sanitari del
latte crudo destinato all'utilizzazione per la produzione di latte
alimentare trattato termicamente;
§ D.M. n. 185/91 condizioni di produzione zootecnica e
requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo destinato
all'utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato d'alta
qualità;
§ D.P.R. n 54/97 norme igienico sanitarie per produzione
e trasformazione del latte;
Il responsabile dell'allevamento deve essere a conoscenza dell'esistenza
di una legislazione europea, nazionale e dei consorzi di tutela che
regolano la produzione e conservazione del latte in allevamento.
La produzione di latte deve essere effettuata presso aziende specificatamente
autorizzate dal servizio veterinario ufficiale locale configurandosi
come:
allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi
e da brucellosi, deve soddisfare alcuni requisiti:
a) I bovini non devono presentare manifestazioni cliniche di tubercolosi
e brucellosi, in quest'ultimo caso da almeno sei mesi;
b) I bovini adulti non devono essere vaccinati contro la brucellosi
con vaccino vivo;
c) Non deve essere introdotto alcun capo privo dell'attestato veterinario
che attesti l'ufficialmente indenne;
d) Ogni animale che entra in un allevamento deve essere scortato dal
passaporto previsto dalla legge "anagrafe del bestiame";
e) Ogni allevamento deve conservare un elenco con le matricole identificative
di tutti gli animali presenti in allevamento per permettere ai servizi
veterinari ufficiali di effettuare gli opportuni controlli.
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